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Legge regionale 14 marzo 2023, n. 11

Disposizioni in materia di modalità formative della polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 16, parte prima, del 22 marzo 2023

Art. 6
Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali. Inserimento dell’articolo 26 bis nella l.r. 11/2020
1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 11/2020 è inserito il seguente:
Art. 26 bis Attività formative di interesse regionale e contributo degli enti locali
1. Annualmente la Giunta regionale individua:
a) le attività formative di proprio interesse, come rilevate ai sensi dell’articolo 25, comma 2, anche tra quelle offerte dalla Fondazione Scuola interregionale di polizia locale;
b) le risorse necessarie nei limiti delle disponibilità autorizzate dalla legge di bilancio.
2. Gli enti locali che usufruiscono delle attività formative erogate dalla Regione per i propri dipendenti partecipano agli oneri secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, in misura comunque non superiore al 20 per cento.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.