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Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 47

Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il perdurare degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19. Modifiche alla l.r. 31/2020 .

Bollettino Ufficiale n. 65, parte prima, del 30 dicembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), m), n), o), v), z), e l'articolo 69 dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19);


Considerato quanto segue:


1. La crisi dell’economia e, in particolare, del settore edilizio conseguente alla situazione socio-sanitaria che ha caratterizzato questi ultimi anni, aggravata anche dai recenti eventi di rilievo internazionale;


2. Le misure adottate a livello nazionale per contrastare gli effetti negativi di tale crisi;


3. Si ritiene opportuno prolungare fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 95, commi 9 e 11, della l.r. 65/2014 , dei piani operativi in scadenza dal 23 febbraio 2020, data di inizio della sospensione dei procedimenti amministrativi dalla normativa statale;


4. È, altresì, opportuno prolungare fino alla medesima data indicata al precedente punto 3, l’efficacia delle previsioni urbanistiche di cui all’articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005 con esclusione di quelle comportanti vincoli preordinati all’esproprio - contenute nei regolamenti urbanistici in scadenza dal 23 febbraio 2020;


5. Si ritiene opportuno, infine, prolungare al 31 dicembre 2023, il termine entro il quale applicare la deroga a quanto stabilito dall’articolo 93, comma 3, e dall’articolo 94, comma 2 quater, della l.r. 65/2014 , con riferimento alle misure di salvaguardia in decadenza relative ai piani strutturali;


6. Non sono previsti oneri nuovi o aggiuntivi a carico del bilancio regionale;


7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.