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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere n bis) e z), dello Statuto;


Visto il piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al regolamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE)n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;


Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per ripresa e resilienza;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) e, in particolare, gli articoli 3, 11, 14 e 15;


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale);


Vista la legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica “PRTE”);


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, in coerenza con il percorso già avviato con la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2022, n. 336 (Promozione delle Comunità Energetiche), ritiene opportuno dare ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche rinnovabili (CER) quali punti focali della transizione energetica e strumenti fondamentali per la creazione di nuovi modelli di economia sostenibile basati sulla generazione distribuita, sul consumo consapevole di energia e sul contrasto alla povertà energetica, nonché come efficace contributo al conseguimento degli obiettivi del “Green New Deal Europeo”;


2. Per la realizzazione di tale finalità si ritiene opportuno prevedere specifiche misure di sostegno in favore di tali soggetti, tra cui la messa a disposizione di contributi e strumenti finanziari, iniziative per la formazione e il rafforzamento delle competenze degli enti locali, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello, la promozione di attività di animazione e diffusione delle CER stesse;


3. È opportuno inoltre accompagnare tali misure con specifici criteri volti a dare priorità agli interventi aventi carattere sociale, in particolare per quanto riguarda l’erogazione dei contributi;


4. Nell’ottica di rappresentare la capacità complessiva della Toscana in termini di produzione e consumo e, contemporaneamente, favorire la creazione di reti, si ritiene altresì opportuno istituire la piattaforma delle CER della Regione Toscana quale strumento di raccolta di tutte le informazioni in merito alle stesse e di restituzione di dati su scala regionale;


5. La del.g.r. 336/2022 richiede all’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. di: “garantire l’animazione territoriale, anche sotto forma di consulenza energetica a sportello e di informazione diffusa...”, “garantire assistenza e supporto tecnico alla Regione Toscana nella promozione delle comunità energetiche sia attraverso la produzione di atti (quali ad esempio linee guida, metodologie e strumenti di calcolo per il corretto bilanciamento energetico degli impianti) sia attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica finalizzata all’accatastamento di tutte le comunità energetiche rinnovabili presenti in Regione Toscana”;


6. La ARRR S.p.A. ha avviato incontri e interlocuzioni con amministrazioni pubbliche, associazioni di categoria, mondo dell’associazionismo e quanti altri ne abbiano fatto richiesta per garantire l’animazione e l’accompagnamento alla costituzione delle CER. Sono state redatte altresì bozze di statuti e regolamenti in attuazione della del.g.r. 336/2022;


7. La copertura finanziaria della presente legge è assicurata dalla legge regionale 28 novembre 2022, n. 41 (Bilancio di previsione finanziario 2022–2024. Terza variazione), mediante il suo inserimento nell’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali allegato a quest’ultima, prevedendo uno stanziamento pari ad euro 100.000,00 per ciascuna delle annualità 2023 e 2024;


8. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge:



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.