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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 7
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti, formulando indirizzi alla Giunta regionale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità annuale, trasmette alla commissione consiliare competente per materia una relazione che descrive:
a) i contributi e gli strumenti finanziari erogati ed attivati, oltre al numero delle istanze presentate e di quelle ammesse con gli importi dei finanziamenti;
b) il numero e la localizzazione delle CER istituite con i soggetti pubblici e privati a ciascuna aderenti, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa da ciascun soggetto, nonché le relative emissioni di CO2 evitate;
c) le iniziative rivolte al rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nelle attività connesse alle CER, nonché gli accordi incentivati e promossi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c);
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.