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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 42

Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 4
Criteri di priorità per interventi a carattere sociale
1. Costituiscono criteri di priorità per l’attribuzione dei benefici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a):
a) la presenza, tra i componenti la CER, di soggetti economicamente svantaggiati, enti del terzo settore ed enti proprietari e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica o sociale;
b) la presenza, negli atti costitutivi delle CER, di forme di equità sociale, come meglio definite nel bando regionale per l’attribuzione dei benefici, volte a contrastare la povertà energetica e, più in generale, a sostenere l’inclusione ed i soggetti economicamente svantaggiati;
c) con riferimento agli enti locali, avere già approvato atti di consiglio comunale o di giunta comunale finalizzati all’avvio del processo di formazione e realizzazione di una CER.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.