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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 41

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 -– 2024);


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 16 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all’approvazione della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;


2. Tale adeguamento si concretizza nell’iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate, la previsione di ricorso al credito, l’utilizzo di accantonamenti di bilancio, l’utilizzo di risorse regionali libere di natura corrente e tramite storni compensativi di risorse finanziarie già stanziate in bilancio;


3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
 ResiduiCassaCompetenza
 2022
Pluriennale2023Pluriennale2024
      
ENTRATA0,00-121.675.538,53-121.675.538,53125.227.311,6658.392.257,90
      
SPESA0,00-121.675.538,53-121.675.538,53125.227.311,6658.392.257,90
      
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 – 2024
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024)
Art. 3
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 56/2021
1. L’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024), è sostituito dal seguente:
Art. 5 Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex d.l. 35/2013 convertito dalla l. 64/2013
1. Agli effetti di cui al comma 2, il disavanzo derivante dalla contabilizzazione dell’anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è approvato in euro 559.263.617,71 per l’anno 2022, in euro 541.236.100,61 per l’anno 2023 ed in euro 524.581.413,66 per l’anno 2024.
2. Alla copertura di detto disavanzo si provvede così come previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179 (Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della finanza pubblica delle Regioni), decaduto per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall’articolo 1, comma 699, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge di stabilità 2016”).
”.
Art. 4
Autorizzazione all’indebitamento Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 56/2021
1. L’articolo 6 della l.r. 56/2021, è sostituito dal seguente:
Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2022-2024 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 770.023.421,67 di cui euro 202.041.639,07 nel 2022, euro 326.376.210,32 nel 2023 ed euro 241.605.572,28 nel 2024 subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’articolo 62 del d.lgs. 118/2011e all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del d.lgs. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 2, relativi agli esercizi 2023 e 2024, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2024, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
”.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 56/2021
1. L’allegato d) della l.r. 56/2021, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” della presente legge.
Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 56/2021
1. L’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 56/2021, recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato G “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili” della presente legge.
Art. 7
Sostituzione dell’allegato f) della l.r. 56/2021
1. L’allegato f) della l.r. 56/2021, recante l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste, è sostituito dall’allegato H “Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste” della presente legge.
Art. 8
Integrazione dell’allegato g) della l.r. 56/2021
1. L’allegato g) della l.r. 56/2021, recante l’elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall’allegato I “Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali” della presente legge.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l’anno finanziario 2021)
Art. 9
Sostituzione dell’allegato a/1) “Risultato di amministrazione - quote accantonate. Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” della l.r. 25/2022
1. L’allegato a/1) “Risultato di amministrazione - quote accantonate. Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione” della legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l’anno finanziario 2021), è sostituito dall’allegato L della presente legge.
Art. 10
Sostituzione dell’allegato “Quadro Generale Riassuntivo” della l.r. 25/2022
1. L’allegato “Quadro Generale Riassuntivo” della l.r. 25/2022 è sostituito dall’allegato M della presente legge.
Art. 11
Sostituzione dell’allegato 10 “Rendiconto della gestione – Equilibri di bilancio” della l.r. 25/2022
1. L’allegato 10 “Rendiconto della gestione - Equilibri di bilancio” della l.r. 25/2022, è sostituito dall’allegato N della presente legge.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 12
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.