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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 41

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Terza variazione. Modifiche alla l.r. 25/2022.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;


Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l’articolo 51;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 -– 2024);


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 16 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all’approvazione della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024), da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;


2. Tale adeguamento si concretizza nell’iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate, la previsione di ricorso al credito, l’utilizzo di accantonamenti di bilancio, l’utilizzo di risorse regionali libere di natura corrente e tramite storni compensativi di risorse finanziarie già stanziate in bilancio;


3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.