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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 10
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Nella rubrica dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021), dopo la parola: “
strutturale
” sono inserite le seguenti: “
e strumentale
”.
2. Il comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 312.764.804,54 per il periodo 2019-2024, ripartiti in euro 50.000.000,00 per l'anno 2019, euro 62.134.804,54 per l'anno 2020, euro 104.000.000,00 per l'anno 2021, euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 20.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024.
”.
3. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 79/2019 (1)

Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

, la parola: "
266.764.804,54
" è sostituita dalla seguente: "
312.764.804,54
".
4. Alla lettera c bis) del comma 3 dell’articolo 14 della l.r 19/2019 le parole: “
per euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024
” sono sostituite dalle seguenti: “
per euro 48.687.624,30 per l'anno 2022, euro 20.781.218,71 per l'anno 2023, euro 27.161.156,99 per l'anno 2024.
”.

Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.