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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 43
Contributo in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carnevale di Viareggio un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato al sostegno delle spese di organizzazione del Carnevale di Viareggio, edizioni 2022 e 2023. (6)

Comma così sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 17.

2. Il contributo viene erogato a seguito dell’esito positivo della verifica della congruità dell'equilibrio economico e finanziario e della valutazione favorevole del programma delle rispettive edizioni. (7)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 17.

3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022;
b) fino a un massimo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2023, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (6)

Comma così sostituito conl.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 17.


Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.