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Legge regionale 28 novembre 2022, n. 40

Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 58, parte prima, del 28 novembre 2022

Art. 37
Contributo straordinario per intervento di bonifica della falda soggiacente al SIN/SIR di Massa
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di complessivi euro 12.000.000,00 per il triennio 2023-2025 (2)

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 18.

al finanziamento dell’intervento definito con l’accordo di programma sottoscritto in data 7 maggio 2018 fra la Regione, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune di Massa e il Comune di Carrara, volto ad assicurare la realizzazione dell’intervento di bonifica della falda soggiacente al sito di bonifica SIN/SIR di Massa.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) per complessivi euro 11.200.000,00, di cui euro 1.006.538,97 per l’anno 2023, euro 3.288.980,27 per l’anno 2024 ed euro 6.904.480,76 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023 – 2025;
b) per complessivi euro 800.000,00 con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell’articolo 3, commi 24 e 27, Sito esternodella legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili per il medesimo importo sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023 – 2025, annualità 2023. (3)

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 18.

2 bis. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, lettera b), può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa. (4)

Comma aggiunto con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 18.


Note del Redattore:

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Vedi Avviso di rettifica sul B.U. n. 7 del 10 febbraio 2023.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 17.

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Parola così sostituita con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 18.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.