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Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)

Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022




PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. Con l'espressione “Salute mentale”, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si fa riferimento ad “uno stato di benessere in cui l’individuo realizza le proprie capacità, riesce a far fronte alle normali tensioni della vita, sa lavorare in modo produttivo e fruttuoso ed è in grado di dare un contributo alla comunità in cui vive”;


2. Da tempo viene riscontrata, anche in Toscana, una crescente domanda di presa in carico dei bisogni di ambito psicologico della popolazione, che si è ulteriormente evidenziata con la fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;


3. In particolare, le limitazioni alle interazioni interpersonali imposte dall’emergenza sanitaria e il conseguente rigoroso e duraturo isolamento sociale si sono tradotti in un aumento del livello di solitudine percepita che ha colpito le diverse fasce della popolazione, compresi i giovani che si sono trovati, più di altri segmenti della società, ad abbandonare la loro quotidianità. Gli effetti della pandemia sono stati particolarmente pesanti sulle donne, sia a livello psicologico e lavorativo, sia rispetto all’aumento dei casi di violenze domestiche. Il quadro di sofferenza sociale e di stress dovuto all’aggravarsi delle condizioni economiche di molte famiglie è ricaduto soprattutto sulle donne ed è derivato dall’impegno contemporaneo di risposta alla propria attività lavorativa e alla cura della famiglia;


4. In tale contesto ed in continuità con i principi già espressi dal piano sanitario e sociale integrato regionale approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, che individua, nell’ambito dei nuovi modelli di assistenza, la realizzazione di reti integrate di servizi e professionisti, si ritiene opportuno istituire il servizio di psicologia di base nella prospettiva di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici;


5. Lo psicologo di base, in quest’ottica, opererà in stretta sinergia con il territorio e con la medicina di base al fine di offrire un adeguato supporto alle persone a rischio, come gli anziani, i bambini, gli adolescenti, attraverso la previsione di un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a livello generalizzato;


6. Nell’immediato, al fine di dare una prima risposta ai bisogni emersi a seguito dell’epidemia da COVID-19, viene previsto che il servizio di psicologia di base sia svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale tenuto conto dell’obiettivo di superare, in prospettiva, l’istituto della convenzione in favore di un’implementazione permanente del servizio di assistenza psicologica fornito direttamente dal servizio sanitario regionale e sperimentando, da subito, la sua integrazione all’interno delle case della salute e di comunità come previsto anche dal regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);


Approva la presente legge

Art. 1
Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base
1. La Regione Toscana, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione , per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla Sito esternolegge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell’epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di base ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs 502/1992 .
2. Il servizio di psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini.
3. Il servizio di psicologia di base è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di zona-distretto. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito “psicologi di base”. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento la formazione degli elenchi di cui all’articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.
4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:
a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure, sia per il pronto soccorso;
b) intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica in modo decentrato;
d) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da COVID-19.
Art. 2
Compiti dello psicologo di base
1. Lo psicologo di base svolge l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.
2. L’attività dello psicologo di base è finalizzata a garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base fornendo, in rapporto con i contesti di vita degli utenti, delle famiglie e delle comunità di riferimento, un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.
3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla Sito esternolegge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.
4. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un programma di sostegno psicologico avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti sul problema individuato.
5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.
Art. 3
Elenchi degli psicologi di base
1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in psicologia;
b) iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
d) specifiche competenze e titoli di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 4
Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base
1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il direttore dell’unità operativa professionale di psicologia ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Toscana per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, nonché per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.
2. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
a) le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base;
b) il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona-distretto;
c) le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti.
Art. 5
Clausola valutativa
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:
a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;
b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;
c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;
d) eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.
3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l’implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il servizio sanitario regionale e si provvede con le somme iscritte nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 7
Applicazione
1. La presente legge si applica a far data dall’anno 2023 e, in ogni caso, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 3, e dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 3.


Note del Redattore:

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Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.