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Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)

Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022




PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Considerato quanto segue:


1. Con l'espressione “Salute mentale”, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, si fa riferimento ad “uno stato di benessere in cui l’individuo realizza le proprie capacità, riesce a far fronte alle normali tensioni della vita, sa lavorare in modo produttivo e fruttuoso ed è in grado di dare un contributo alla comunità in cui vive”;


2. Da tempo viene riscontrata, anche in Toscana, una crescente domanda di presa in carico dei bisogni di ambito psicologico della popolazione, che si è ulteriormente evidenziata con la fase di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19;


3. In particolare, le limitazioni alle interazioni interpersonali imposte dall’emergenza sanitaria e il conseguente rigoroso e duraturo isolamento sociale si sono tradotti in un aumento del livello di solitudine percepita che ha colpito le diverse fasce della popolazione, compresi i giovani che si sono trovati, più di altri segmenti della società, ad abbandonare la loro quotidianità. Gli effetti della pandemia sono stati particolarmente pesanti sulle donne, sia a livello psicologico e lavorativo, sia rispetto all’aumento dei casi di violenze domestiche. Il quadro di sofferenza sociale e di stress dovuto all’aggravarsi delle condizioni economiche di molte famiglie è ricaduto soprattutto sulle donne ed è derivato dall’impegno contemporaneo di risposta alla propria attività lavorativa e alla cura della famiglia;


4. In tale contesto ed in continuità con i principi già espressi dal piano sanitario e sociale integrato regionale approvato dal Consiglio regionale con la deliberazione 9 ottobre 2019, n. 73, che individua, nell’ambito dei nuovi modelli di assistenza, la realizzazione di reti integrate di servizi e professionisti, si ritiene opportuno istituire il servizio di psicologia di base nella prospettiva di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici;


5. Lo psicologo di base, in quest’ottica, opererà in stretta sinergia con il territorio e con la medicina di base al fine di offrire un adeguato supporto alle persone a rischio, come gli anziani, i bambini, gli adolescenti, attraverso la previsione di un primo livello di servizi di cure psicologiche accessibili a livello generalizzato;


6. Nell’immediato, al fine di dare una prima risposta ai bisogni emersi a seguito dell’epidemia da COVID-19, viene previsto che il servizio di psicologia di base sia svolto da psicologi liberi professionisti in rapporto convenzionale tenuto conto dell’obiettivo di superare, in prospettiva, l’istituto della convenzione in favore di un’implementazione permanente del servizio di assistenza psicologica fornito direttamente dal servizio sanitario regionale e sperimentando, da subito, la sua integrazione all’interno delle case della salute e di comunità come previsto anche dal regolamento adottato con decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale);


Approva la presente legge


Note del Redattore:

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Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.