Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022
Art. 7
Applicazione
1. La presente legge si applica a far data dall’anno 2023 e, in ogni caso, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 1, comma 3, e dell’approvazione della deliberazione di cui all’articolo 4, comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.