Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il servizio sanitario regionale e si provvede con le somme iscritte nella Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 – 2024.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.