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Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)

Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 4
Organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base
1. In ciascuna azienda unità sanitaria locale il direttore dell’unità operativa professionale di psicologia ha il compito di referente clinico e di coordinamento e programmazione per la psicologia di base, si interfaccia con la Regione Toscana per la valutazione delle attività, delle proposte di innovazione e sulla eventuale loro applicabilità, nonché per la programmazione inerente alla psicologia di base territoriale.
2. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base sono a carico del servizio sanitario regionale
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce con propria deliberazione:
a) le specifiche competenze e titoli dello psicologo di base;
b) il fabbisogno ottimale di erogazione delle prestazioni da parte degli psicologi di base per ciascuna zona-distretto;
c) le eventuali modalità di compartecipazione alla spesa sanitaria da parte dei pazienti.

Note del Redattore:

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Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.