Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39
Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022
Art. 3
Elenchi degli psicologi di base
1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in psicologia;
b) iscrizione alla sezione A dell’albo degli psicologi;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
d) specifiche competenze e titoli di cui all’articolo 4, comma 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.