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Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)

Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 2
Compiti dello psicologo di base
1. Lo psicologo di base svolge l'attività di assistenza psicologica primaria e opera in collaborazione con i medici di medicina generale, con i pediatri di libera scelta e con gli specialisti ambulatoriali.
2. L’attività dello psicologo di base è finalizzata a garantire il benessere psicologico nell'ambito della medicina di base fornendo, in rapporto con i contesti di vita degli utenti, delle famiglie e delle comunità di riferimento, un primo livello di assistenza psicologica integrato con gli altri servizi sanitari e funzionale ad assicurare una rapida presa in carico del paziente.
3. Allo psicologo di base, in sintonia con le funzioni di cui alla Sito esternolegge 18 febbraio 1989, n. 56 (Ordinamento della professione di psicologo), competono, in accordo con i servizi distrettuali competenti, funzioni di riduzione del rischio di disagio psichico, prevenzione e promozione della salute.
4. Lo psicologo di base assume in carico la richiesta di assistenza e sviluppa un programma di sostegno psicologico avvalendosi anche delle strutture di secondo livello competenti sul problema individuato.
5. La richiesta di valutazione e consulenza psicologica è rivolta allo psicologo dal medico di base, dal medico di fiducia del paziente, dal pediatra di libera scelta o da altro specialista.

Note del Redattore:

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Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.