Menù di navigazione

Legge regionale 15 novembre 2022, n. 39

Disposizioni in materia di istituzione del servizio di psicologia di base. (1)

Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 1
Finalità ed istituzione della figura dello psicologo di base
1. La Regione Toscana, nell’esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione , per garantire al singolo, alla coppia ed alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla Sito esternolegge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e al Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), istituisce, a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell’epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di base ai sensi dell’Sito esternoarticolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs 502/1992 .
2. Il servizio di psicologia di base ha la finalità di sostenere ed integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nell’intercettare e rispondere ai bisogni assistenziali di base dei cittadini.
3. Il servizio di psicologia di base è realizzato da ciascuna azienda unità sanitaria locale a livello di zona-distretto. Esso è svolto da psicologi liberi professionisti a rapporto convenzionale denominati di seguito “psicologi di base”. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina con regolamento la formazione degli elenchi di cui all’articolo 3 e la gestione degli incarichi convenzionali.
4. Il servizio di psicologia di base è finalizzato a:
a) intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, costituendo un filtro sia per i livelli secondari di cure, sia per il pronto soccorso;
b) intercettare i bisogni di benessere psicologico che spesso rimangono inespressi dalla popolazione;
c) organizzare e gestire l’assistenza psicologica in modo decentrato;
d) intercettare e gestire le problematiche comportamentali ed emotive derivate dalla pandemia da COVID-19.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Regolamento regionale 12 marzo 2024, n. 9/R.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.