Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38
Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.
Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022
Art. 9
Conservazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell’intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all’utilizzo del formato digitale.
”.2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
”.Note del Redattore: