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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), e gli articoli 62 e 63 dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);


Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica); (1)

Visto inserito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità); (1)

Visto inserito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99); (1)

Visto inserito con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ) e, in particolare, l’articolo 2 che prevede l’adozione, con accordi o intese in sede di Conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive;


Visto il Sito esternodecreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 114 , e, in particolare, l’articolo 24 come modificato dall’Sito esternoarticolo 15 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 settembre 2020, n. 120 , che ha esteso l’attività di standardizzazione della modulistica anche ad ambiti diversi dalle attività produttive e dall’edilizia;


Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i Beni e le attività culturali 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili);


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) e, in particolare, l’articolo 98 bis che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo della Regione per l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione della modulistica unificata e standardizzata da parte degli enti locali, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 3, del d.lgs. 126/2016 ;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 3 novembre 2022;


Considerato quanto segue:


1. La standardizzazione della modulistica per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle pubbliche amministrazioni regionali e locali è uno degli strumenti più efficaci per la riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, agevola la digitalizzazione dei processi di servizio e favorisce la realizzazione dello sportello unico digitale europeo (SDG) di cui al regolamento (UE) n. 1724/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2018 che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012, e in particolare prevede la pubblicazione “on line” di tutte le procedure inerenti all’avvio, all’esercizio e alla cessazione dell’attività di impresa entro il 2023. È pertanto opportuno che, anche a livello regionale, si persegua questo obiettivo, mediante l’adozione di una specifica disciplina che faccia tesoro dell’esperienza già in corso in collaborazione con il Tavolo tecnico regionale degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);


2. Nella definizione, a livello regionale, di modulistica unificata e standardizzata, relativa a procedimenti posti in capo a enti locali, occorre garantire la massima partecipazione degli enti locali medesimi, e questo obiettivo può essere raggiunto, similmente per ciò che avviene a livello nazionale, con la previsione di un accordo tra l’amministrazione regionale e le associazioni rappresentative degli enti locali, da sancire in sede di Tavolo di concertazione istituzionale di cui all’articolo 4 della l.r. 68/2011 ; raggiunto l’accordo e approvati i moduli con deliberazione della Giunta regionale, appare necessario che ad essi si applichi la disciplina prevista per i moduli nazionali, diventandone obbligatori l’uso e la pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali interessati, nonché prevedendosi l’intervento sostitutivo regionale in caso di mancata pubblicazione;


3. Appare comunque opportuno completare la disciplina prevedendo norme sulle modalità, anche semplificate, di modifica della modulistica e sui termini per la sua messa in uso, nonché stabilire le modalità di estensione della nuova disciplina anche alla modulistica regionale unificata adottata sulla base di precedenti disposizioni e, soprattutto, prevedere espressamente che, in caso di intervento di modulistica nazionale costituente livello essenziale delle prestazioni, questa prevalga sull’eventuale modulistica regionale in uso;


4. È opportuno intervenire in talune normative regionali, per semplificare procedimenti e attività che hanno dimensione limitata, rinviando altri più complessi interventi in occasione della modifica delle leggi di settore:


a) in materia di formazione professionale occorre prevedere la digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi e dettare regole per la conservazione di detta documentazione;


b) in materia di controlli documentali su soggetti privati operanti nell’ambito delle attività disciplinate dalla l.r. 32/2002 occorre istituire una banca dati che registri gli esiti positivi dei controlli, evitando duplicazioni e oneri a carico dei soggetti destinatari e riducendo i tempi di conclusione dei procedimenti;


c) in materia di autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della normativa statale di riferimento, al fine di semplificare l’azione amministrativa, coordinare il procedimento e ridurre i tempi per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, è necessario prevedere che i soggetti di cui all’articolo 151 della l.r. 65/2014 competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e i competenti uffici del Ministero della cultura possano stipulare appositi accordi procedimentali ai sensi dell’articolo 15 della l. 241/1990, fermo restando il rispetto del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); (2)

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.



d) in materia di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di semplificare il procedimento di rilascio dell’autorizzazione e in linea con quanto già previsto dalle linee guida nazionali in materia di rilascio dell’autorizzazione, è opportuno modificare la norma regionale precisando che le concessioni (3)

Parole soppresse con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9.

di derivazione d'acqua per la produzione di energia costituiscono il presupposto per il rilascio dell’autorizzazione e lasciando facoltà al proponente di acquisire l’atto presupposto prima della presentazione dell’istanza, ovvero di acquisirlo nell’ambito della conferenza di servizi per il rilascio dell’autorizzazione unica, ove sussistano le condizioni per un rilascio contestuale del titolo concessorio e del titolo autorizzativo;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.