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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

CAPO III
Interventi di semplificazione in settori di competenza regionale
Art. 8
Digitalizzazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002
1. Dopo la lettera i quinquies) del comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è aggiunta la seguente:
i sexies) promuovere la formazione digitale degli atti e dei documenti nell’ambito della realizzazione dei percorsi di formazione finanziati e riconosciuti dalla Regione al fine di semplificare l’archiviazione e la conservazione degli stessi in un’ottica di sostenibilità.
”.
Art. 9
Conservazione della documentazione dei percorsi formativi. Modifiche all’articolo 16 bis della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 bis. I soggetti del sistema della formazione professionale producono e conservano la documentazione dell’intero percorso formativo finanziato e riconosciuto dalla Regione secondo le modalità indicate con deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento all’utilizzo del formato digitale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 bis della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
2 ter. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 bis sono stabiliti i termini minimi di conservazione della documentazione relativa ai percorsi formativi finanziati e riconosciuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
”.
Art. 10
Banca dati dei controlli documentali. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 bis. La Regione costituisce una banca dati sugli esiti positivi dei controlli effettuati nell’ambito dei procedimenti relativi alle materie disciplinate dalla presente legge, utilizzabile da tutte le strutture regionali coinvolte nei controlli sui medesimi soggetti, fermi restando i termini di validità delle certificazioni previsti dalla normativa nazionale.
”.
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 28 della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
2 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità operative di funzionamento della banca dati di cui al comma 2 bis.
”.
Art. 11
Accordi per la semplificazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Modifiche all’articolo 152 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 152 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è aggiunto il seguente:
3 bis. Mediante la stipula di appositi accordi tra i soggetti di cui all'articolo 151 della presente legge e le soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente
competenti, possono essere individuate modalità di coordinamento del procedimento ai fini dell'espressione, anche contestuale, dei pareri, di rispettiva competenza, delle commissioni per il paesaggio sulle istanze pervenute, e delle soprintendenze medesime, sulle correlate proposte motivate dell'amministrazione procedente.
”.
Art. 12
Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 39/2005
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:
3. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13.
”.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.