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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 7
Applicazione della disciplina alla modulistica precedente
1. In caso di moduli unificati e standardizzati, adottati con atti regionali prima dell’entrata in vigore della presente legge e non rientranti nella disciplina di standardizzazione statale, le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dalla deliberazione della Giunta regionale che li approva con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4.
2. Se i moduli di cui al comma 1 sono stati approvati ai sensi di un’espressa previsione di legge o di regolamento regionali, le disposizioni del presente capo si applicano a detti moduli, senza necessità di ulteriore approvazione con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 4, salvo quanto di seguito stabilito:
a) le modifiche indicate all’articolo 3, comma 1, sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa comunicazione mediante posta elettronica certificata dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati;
b) le altre modifiche sono effettuate con il medesimo atto regionale con il quale risulta approvato il modulo, previa acquisizione dell’intesa di cui all’articolo 2, comma 4.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.