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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 4
Termini di pubblicazione e di messa in uso dei moduli
1. Gli enti locali destinatari delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati a livello regionale e li mettono in uso entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dell’atto regionale di approvazione o di modifica.
2. In caso di modifiche con le quali sono apportate unicamente correzioni di errori materiali o modifiche di riferimenti normativi, gli enti locali interessati provvedono alla pubblicazione e all’utilizzazione dei moduli entro dieci giorni dalla data di pubblicazione sul BURT dell’atto regionale di modifica.
3. L’atto regionale di approvazione o di modifica può stabilire termini di pubblicazione sui siti istituzionali degli enti locali e di messa in uso diversi da quelli previsti dai commi 1 e 2.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.