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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 3
Modifiche dei moduli
1. Salvo diversa disciplina stabilita nell’atto di approvazione, nei seguenti casi si provvede alla modifica dei moduli, con deliberazione della Giunta regionale, previa comunicazione dello schema di provvedimento alle associazioni regionali degli enti locali interessati mediante posta elettronica certificata:
a) modifiche per adeguare i moduli a nuove disposizioni normative, regionali o statali o a sentenze della Corte Costituzionale successivamente intervenute;
b) modifiche per apportare correzioni di errori materiali o aggiornamenti di riferimenti normativi.
2. Se la modifica consiste nella sola correzione di errori materiali o nell’aggiornamento di riferimenti normativi, ad essa si può provvedere con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
3. Alle altre modifiche dei moduli si provvede con le modalità di cui all’articolo 2, comma 4.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.