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Legge regionale 11 novembre 2022, n. 38

Disposizioni per favorire la definizione di modulistica unificata e standardizzata e per la semplificazione di procedimenti in materie di competenza regionale. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 39/2005 e 65/2014.

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 18 novembre 2022

Art. 2
Definizione dei moduli unificati e standardizzati
1. La Regione Toscana e gli enti locali definiscono di comune accordo moduli unificati e standardizzati, da utilizzare su tutto il territorio regionale, per la presentazione agli enti locali di istanze, segnalazioni e comunicazioni che non rientrano tra quelle oggetto di standardizzazione a livello nazionale ai sensi della normativa statale vigente.
2. I moduli unificati e standardizzati definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni, nonché della documentazione da allegare. I moduli sono resi disponibili sui servizi telematici di accettazione unica di livello regionale.
3. L'amministrazione locale, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività “SCIA”, a norma dell'Sito esternoarticolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ), può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto indicato nel comma 2. Non possono essere richiesti informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli individuati nei moduli di cui al presente articolo, ferma restando l’acquisizione d’ufficio dei dati e dei documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni a norma dell’Sito esternoarticolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
4. I moduli unificati e standardizzati sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali interessate, conseguita al Tavolo di concertazione istituzionale di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) sullo schema di deliberazione. L’intesa è conseguita con le modalità previste dal protocollo che, a norma del medesimo articolo 4, disciplina il funzionamento del Tavolo. In mancanza dell’intesa, la deliberazione della Giunta regionale non può essere adottata.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2023, n. 22, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.