Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 34
Disposizioni concernenti il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM). Modifiche alla l.r. 22/2002 .
Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;
Visto l’articolo 4, lettera b) e lettera s), dello Statuto;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo);
Vista la legge regionale 25 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni);
Considerato quanto segue:
1. Il sistema della comunicazione e dell’informazione dall’entrata in vigore della l.r. 22/2002 , è mutato, dal punto di vista della tecnologia, in modo esponenziale; la normativa statale è intervenuta in tale settore al fine di regolarne l’evoluzione nel rispetto dei principi del pluralismo di una informazione corretta, ampliando le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e conseguentemente anche del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), che è suo organo funzionale;
2. Con l’approvazione della risoluzione 9 dicembre 2020, n. 14, relativa al programma di attività 2021 del CORECOM, il Consiglio regionale si è impegnato a predisporre la revisione della disciplina ad esso relativa per adeguarla ai cambiamenti intervenuti dalla legge istitutiva;
3. Le funzioni proprie del CORECOM, quale organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, si sono sviluppate nel corso degli anni, per cui è opportuno un aggiornamento formale e sostanziale della loro elencazione per includervi le attività che hanno la loro fonte nella normativa statale e regionale, nonché quelle relative alla vigilanza e al monitoraggio dei nuovi mezzi di comunicazione, divenuti sempre più centrali nel sistema mediale, per rafforzare e rendere più efficace l’azione complessiva del CORECOM in ambito regionale;
Approva la presente legge:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.