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Legge regionale 11 ottobre 2022, n. 32

Intese con amministrazioni pubbliche locali. Modifiche alla l.r. 40/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 52, parte prima, del 19 ottobre 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, secondo, terzo e quarto comma, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);


Vista la nota del Consiglio delle autonomie locali del 7 giugno 2022, con la quale comunica che non è stato espresso il parere obbligatorio;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire il funzionamento e la continuità dell’azione amministrativa, si rende necessario disciplinare in via generale, nell’ambito dei procedimenti di nomina in cui sia previsto il meccanismo dell’intesa, una soluzione al caso di mancato raggiungimento della stessa, che costituisce un ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, considerato che il principio di leale collaborazione deve comunque garantire il funzionamento e continuità dell’azione amministrativa;


2. Si rende pertanto necessario integrare le discipline vigenti attraverso la previsione di meccanismi idonei a superare l'ostacolo alla conclusione del procedimento di designazione o nomina, qualora le singole discipline settoriali non individuino specifici meccanismi di superamento della mancata nomina o designazione;


3. Si prevede che, in caso di risposta negativa alla richiesta di intesa, il Presidente della Giunta regionale proponga un secondo nominativo diverso dal primo e, in caso di nuovo esito negativo, nel termine di ulteriori quindici giorni che decorrono dalla proposta del secondo nominativo, proceda alla individuazione del soggetto da nominare o designare con parere non vincolante dell'amministrazione interessata;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.