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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 5

Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e, in particolare, l’articolo 23, comma 2;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);


Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 13 luglio 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 e alla l.r. 1/2009 ), ha previsto la ricollocazione delle figure apicali della Giunta regionale e del Consiglio regionale entro la dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale dell’amministrazione, disponendo inoltre in tema di trattamento giuridico ed economico delle medesime. Conseguentemente, i posti della dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale sono incrementati in numero corrispondente a quelli riferiti alle predette figure dirigenziali apicali;


2. Alla riconduzione del trattamento economico delle figure dirigenziali apicali di cui al punto 1 nella articolazione delle voci retributive di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), area dirigenza, Funzioni locali, disposta dalla l.r. 22/2021 , è stata data attuazione con le deliberazioni di cui all’articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009 e all’articolo 24, comma 4, della l.r. 4/2008 , come modificati dalla stessa l.r. 22/2021 , le quali danno atto che il trattamento accessorio, fisso e variabile, delle figure apicali è computato entro il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale della Regione Toscana a far data dall’efficacia delle modifiche ai contratti individuali di lavoro. Conseguentemente, con la presente legge, si stabilisce che, dalla medesima data, le risorse relative al suddetto trattamento accessorio sono portate ad incremento del fondo;


3. L’incremento del fondo di cui al punto 2 avviene a parità di spesa complessiva relativa all’anno 2016, concorrendo alla determinazione del limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, che, prendendo le mosse da un precedente intervento interpretativo della Sezione delle Autonomie della medesima Corte, deliberazione 26/2014, ha stabilito che, nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato Sito esternoarticolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , rientrano tutte le risorse stanziate in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell’ente;


4. Con l’allocazione delle risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale sono ridotti i relativi stanziamenti di bilancio, a salvaguardia dell’invarianza di spesa;


5. Alla data di entrata in vigore della presente legge le figure dirigenziali apicali previste nell’articolazione organizzativa dell’ente sono quelle di Direttore generale, Avvocato generale e di quattordici direttori della Giunta regionale, nonché di Segretario generale del Consiglio regionale;


Approva la presente legge


Art. 1
Figure apicali della Regione. Dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. La dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale è incrementata di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell’Avvocato generale, e di quattordici direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).
2. A decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui al comma 1 viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.
3. I contratti di lavoro delle figure dirigenziali apicali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino al termine naturale di scadenza dei medesimi.
Art. 2
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.