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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 5

Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art. 1
Figure apicali della Regione. Dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato
1. La dotazione organica del personale di qualifica dirigenziale della Giunta regionale e del Consiglio regionale è incrementata di un numero di posti corrispondente alle figure dirigenziali apicali del Direttore generale, dell’Avvocato generale, e di quattordici direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale di cui alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale).
2. A decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui al comma 1 viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l'importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell'anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all'Sito esternoarticolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al Sito esternodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), Sito esternodella legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.
3. I contratti di lavoro delle figure dirigenziali apicali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia sino al termine naturale di scadenza dei medesimi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.