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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 38
Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “
ai fini della valutazione d’incidenza ai sensi all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997
,
” sono inserite le seguenti: “
istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
3. La valutazione d’incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria secondo l’ordinamento dell’ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito
provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l’inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l’incidenza del progetto o dell’intervento sul sito stesso.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.