Menù di navigazione

Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 26
Monitoraggio. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 10/2010
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 bis. Il proponente o l’autorità procedente trasmette all’autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell’allegato VI alla
Sito esternoparte seconda del d.lgs.152/2006
. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all’articolo 74.
”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:
4 ter. L’autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell’autorità procedente.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.