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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 27

Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 12 agosto 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

Visto l’Sito esternoarticolo 117, quarto comma, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);


Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);


Considerato quanto segue:


1. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all’interno dell’articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi, pubblici e privati, possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo, abbiano la disponibilità di tali fondi;


Approva la presente legge

Art. 1
Raccolta a pagamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 16/1999
1. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), la parola: “
anche
” è soppressa e dopo le parole: “fondi pubblici o privati” sono aggiunte le seguenti: “
anche da associazioni senza scopo di lucro che hanno la disponibilità a vario titolo di tali fondi e che prevedono nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.