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Legge regionale 29 luglio 2022, n. 26

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Assestamento.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 3 agosto 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale

 

Visto l’Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;

 

Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;

 

Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare l’articolo 50;

 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;

 

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 5 luglio 2022 ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

 

Considerato quanto segue:


1. In base alle risultanze del rendiconto relativo all’esercizio 2021 risulta necessario procedere all’aggiornamento degli stati previsionali della competenza e della cassa, nonché del risultato di amministrazione presunto 2021;


2. Conseguentemente occorre procedere a rendere definitivi i dati previsti in via presuntiva dalla legge di bilancio ed all’iscrizione della componente negativa del risultato di amministrazione;


3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

CAPO I
Assestamento del bilancio
Art. 1
Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024
1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all’entrata ed alla spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:
CASSA RESIDUI 2022 2023 2024
ENTRATA 945.419.893,64 0,00 64.498.451,34 0,00 0,00
SPESA 175.348.306,13 0,00 64.498.451,34 0,00 0,00
SALDO 770.071.587,51 0,00 0,00 0,00 0,00
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per l’anno 2022
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa”.
Art. 3
Debiti perenti
1. La copertura dei residui passivi dichiarati perenti è quantificata in euro 61.591.814,96 con un apposito accantonamento nel risultato di amministrazione 2021.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024)
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 56/2021
1. L’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024), è sostituito dal seguente:
Art. 3
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2021, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 900.291.067,98.
2. Nell’esercizio 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 900.291.067,98 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
”.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato D della l.r. 56/2021
1. L’allegato D della l.r. 56/2021 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”, è sostituito dall’allegato C della presente legge “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome” comprensivo anche della quota relativa al debito autorizzato e non contratto nell’esercizio 2021 e reimputato agli esercizi successivi in sede di riaccertamento ordinario 2021, per un ammontare pari ad euro 3.273.262,04.
Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 56/2021
1. L’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 56/2021 “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”, è sostituito dall’allegato F “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.