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Legge regionale 29 luglio 2022, n. 26

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Assestamento.

Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, del 3 agosto 2021

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024)
Art. 4
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 56/2021
1. L’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024), è sostituito dal seguente:
Art. 3
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2021, il disavanzo determinato da debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 900.291.067,98.
2. Nell’esercizio 2022 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per complessivi euro 900.291.067,98 per far fronte ad effettive esigenze di cassa.
”.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato D della l.r. 56/2021
1. L’allegato D della l.r. 56/2021 “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento”, è sostituito dall’allegato C della presente legge “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento delle Regioni e delle Province autonome” comprensivo anche della quota relativa al debito autorizzato e non contratto nell’esercizio 2021 e reimputato agli esercizi successivi in sede di riaccertamento ordinario 2021, per un ammontare pari ad euro 3.273.262,04.
Art. 6
Sostituzione dell’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 56/2021
1. L’allegato 3 della nota integrativa della l.r. 56/2021 “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”, è sostituito dall’allegato F “Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.