Legge statutaria regionale 17 giugno 2022, n. 20
Modifiche e integrazioni allo Statuto in materia di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale e di composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. (1)
Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 22 giugno 2022
Art. 1
Ufficio di Presidenza. Modifiche all'articolo 14 dello Statuto
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 dello Statuto sono sostituiti dai seguenti:
“
1. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.
2. I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, i più anziani di età.
”.Note del Redattore:
La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell’ articolo 123, secondo comma della Costituzione , con prima deliberazione in data 12 ottobre 2021 e con seconda deliberazione in data 9 febbraio 2022, è promulgata ai sensi dell’ articolo 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 , in assenza di ricorso governativo e di richieste di referendum nei termini di cui all’avviso pubblicato sul BURT n. 12 del 18 febbraio 2022.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.