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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 17

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Seconda variazione.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, l’articolo 51;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024);


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, espresso in data 11 maggio 2022, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso di cui alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 , da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;


2. Tale adeguamento si concretizza nell’iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate, la previsione di ricorso al credito, l’utilizzo di accantonamenti di bilancio, l’utilizzo di risorse regionali libere e tramite storni compensativi fra risorse finanziarie già stanziate in bilancio;


3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.