Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16
Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022
Art. 4
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021):
a) la parola “
276.134.804,54
” è sostituita dalla seguente “266.764.804,54
”;b) le parole “
periodo 2019-2022
” sono sostituite dalle seguenti:periodo 2019-2024
”;c) le parole “
ed euro 60.000.000,00 per l'anno 2022
” sono sostituite dalle seguenti: “, euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024
”.2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della l.r.19/2019 la parola: “
276.134.804,54
” è sostituita dalla seguente: “266.764.804,54
”.3. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è sostituita dalla seguente:
“
c) per l'anno 2021 per euro 104.000.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021;
”.4. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è aggiunta la seguente:
“
c bis) per euro 32.630.000,00 per l'anno 2022, euro 1.000.000,00 per l'anno 2023, euro 17.000.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Pro-gramma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”
del bilancio di previsione 2022-2024.
”.Note del Redattore: