Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022
Art. 5
Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2003
1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche
”.2. Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
“
1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.