Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022
Art. 15
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003
1. Il comma 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“
6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22 bis e all'articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.