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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 13
Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all’articolo 22 decies della l.r. 30/2003
1. La rubrica dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Attività di degustazione del vino e dell’olio in abbinamento ad alimenti
”.
2. Al comma 1, lettera a), dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 le parole: “
denominazione geografica protetta
” sono sostituite dalle seguenti: “
denominazione di origine protetta
”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell’olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l’abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), e d).
”.
4. Al comma 2 dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “
Nel caso in cui le attività di degustazione del vino
” sono inserite le seguenti: “
e dell’olio extra-vergine di oliva
”.
5. Al comma 3 dell’articolo 22 decies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “
Dall’attività
di degustazione del vino
” sono inserite le seguenti: “
e dell’olio extra-vergine di oliva
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.