Menù di navigazione

Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022

Art. 1
Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 55/2021
1. Nel capo I della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'
articolo 4 della l.r. 77/2012
1. La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
(Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituita dalla seguente:
“c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;”.
2. La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012
è sostituita dalla seguente:
“d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;”.
4. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall’anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2022 – 2024 e successivi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.