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Legge regionale 17 marzo 2022, n. 8

Formazione del personale del servizio sanitario regionale sull’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche. Modifiche alla l.r. 18/2012 .

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 25 marzo 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale);


Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 febbraio 2020, n. 220 (Piano triennale Formas 2020-2022);


Considerato quanto segue:


1. La formazione continua in ambito sanitario è disciplinata dagli articoli 16 bis, 16 ter e 16 quater Sito esternodel d.lgs. 502/1992 . In particolare, l’articolo 16 ter, comma 3, disciplina le competenze delle regioni in materia prevedendo che le stesse, mediante appropriate forme di partecipazione degli ordini e dei collegi professionali, provvedano alla programmazione e alla organizzazione dei programmi regionali per la formazione continua, concorrano alla individuazione degli obiettivi formativi di interesse nazionale, elaborino gli obiettivi formativi di specifico interesse regionale, accreditino i progetti di formazione di rilievo regionale;


2. A livello regionale la formazione continua viene definita, all’articolo 2, comma 1, lettera h), della l.r. 40/2005 , come il “complesso delle attività e delle iniziative di adeguamento, aggiornamento e sviluppo continuo delle competenze rivolte al personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale”. Nel dettaglio, l’articolo 51 della medesima l.r. 40/2005 disciplina la rete formativa del servizio sanitario regionale per la formazione continua e prevede un’apposita Commissione regionale per la formazione sanitaria quale organismo di supporto per la definizione delle linee di indirizzo sulla rete formativa con il compito, tra gli altri, di elaborare proposte e formulare pareri in materia;


3. All’interno del quadro normativo sopra delineato, la presente legge procede, pertanto, ad una modifica della l.r. 18/2012 al fine di favorire un’adeguata formazione sull’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del sistema sanitario regionale e promuovere, di conseguenza, anche in seguito a specifiche proposte della Commissione regionale per la formazione sanitaria, l’inserimento di tale materia all’interno dei programmi regionali per la formazione continua;


Approva la presente legge


Art. 1
Formazione del personale del servizio sanitario regionale. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 18/2012
1. Dopo l’articolo 5 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 18 (Disposizioni organizzative relative all’utilizzo di talune tipologie di farmaci nell’ambito del servizio sanitario regionale), è inserito il seguente:
Art. 5 bis - Formazione del personale del servizio sanitario regionale
1. La Regione, ai fini di una costante ed adeguata formazione sull’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche da parte del personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario regionale, promuove la presenza di tale materia nell’ambito dei programmi regionali per la formazione continua sviluppati in attuazione di quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 16 ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421
).
2. Per l’attuazione della finalità di cui al comma 1, la Commissione regionale per la formazione sanitaria, nell’esercizio delle competenze di cui all’
articolo 51, comma 5, lettera a), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
(Disciplina del servizio sanitario regionale), può formulare proposte dirette a promuovere l’inserimento della formazione sull’utilizzo dei farmaci cannabinoidi per finalità terapeutiche nella programmazione della formazione continua regionale, di area vasta e aziendale.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.