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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art. 2
Contributi per la promozione delle attività produttive montane
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a soggetti che favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei territori dei comuni montani individuati all’articolo 1, mediante l’apertura di nuove attività produttive o la riorganizzazione di attività già esistenti.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere richiesti da imprese aventi qualsiasi forma giuridica e la cui sede operativa è localizzata ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 1. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri.
3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi di cui al comma 1:
a) l’ubicazione della sede operativa in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 ;
b) l’ubicazione della sede operativa nei nuclei abitati o nei centri abitati, come definiti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in cui vi è minore presenza di attività produttive;
c) lo svolgimento di attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa;
d) età dei soggetti richiedenti inferiore a quaranta anni.
4. Non possono essere ammesse a finanziamento più di tre domande di contributo per ogni comune.
5. Qualora residuino risorse ad esaurimento della graduatoria predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga al limite di cui al comma 4, il finanziamento delle domande non soddisfatte secondo l’ordine di priorità che risulta dalla medesima graduatoria.
6. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, tramite appositi bandi, nel limite massimo di 25.000,00 euro per ciascun beneficiario, da erogare in quote annuali per cinque anni e sono calcolati in relazione al progetto di attività presentato, tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.
7. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi.
8. Comportano la revoca totale dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento:
a) la mancata realizzazione dell’intero progetto di cui al comma 6;
b) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
c) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
9. La revoca e la restituzione dei contributi può essere disposta anche in misura parziale, secondo le previsioni del bando, in relazione allo stato di attuazione del progetto di cui al comma 6 e alla eventuale delocalizzazione, entro cinque anni dalla erogazione della prima quota annuale, della sede operativa dai territori dei comuni montani di cui all’articolo 1.
10. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
11. Il termine di cui al comma 10 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.