Menù di navigazione

Legge regionale 12 novembre 2021, n. 41

Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali.

Bollettino Ufficiale n. 98, parte prima, del 18 novembre 2021

Art. 1
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico
1. Nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale, come elencate all’articolo 59, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), è riconosciuto un aiuto in forma di contributo a fondo perduto in conto capitale, per un importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per l’anno 2021, quale sostegno alle imprese esercenti gli impianti di risalita o gli impianti e le attrezzature di servizio agli stessi.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) - Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana.” (2)

Comma così sostituto con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 10.

3. Il contributo è determinato secondo le risorse disponibili. Nel caso di una spesa complessiva superiore a 800.000,00 euro il contributo spettante a ciascun beneficiario è rideterminato in misura proporzionale nei limiti della spesa massima prevista.
4. La Giunta regionale, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le tipologie di intervento ammissibili, le modalità di determinazione e di attribuzione dei contributi, le modalità di verifica e rendicontazione degli stessi, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese).
1.
2.
3.
4.
Art. 2
Contributo straordinario alla società Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. per l’organizzazione del progetto Buy Design
1. Al fine di valorizzare e promuovere il settore dell’arredo toscano, è riconosciuto alla società Centro sperimentale del mobile e dell’arredamento s.r.l. un contributo straordinario fino a un massimo di 150.000,00 euro per l’anno 2021 per l’organizzazione del progetto di promozione denominato “Buy Design”.
2. Il contributo di cui al comma 1, è concesso alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
3. La Giunta regionale, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i termini e le modalità operative di erogazione del contributo, le modalità di verifica e rendicontazione dello stesso, nonché le ipotesi di revoca e recupero ai sensi della l.r. 71/2017.
1.
2.
3.
Art. 3
Finanziamento dei progetti sui cammini regionali
1. Ad integrazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), la Giunta regionale è autorizzata a erogare ai comuni toscani già individuati e i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili con il decreto dirigenziale 18 maggio 2021, n. 8981, ma che non sono stati finanziati per carenza di risorse, un contributo fino a un massimo di 237.838,71 euro, al fine della completa realizzazione degli interventi di miglioramento della fruibilità dei cammini regionali presenti nei relativi territori.
1.
Art. 4
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, è autorizzata la spesa massima di euro 800.000,00 per l’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
2. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, è autorizzata la spesa massima di euro 150.000,00 nell’anno 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 237.838,71, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2021
- In diminuzione, Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 (1)

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 11.

“Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 387.838,71;
- In aumento, Missione 14 Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 150.000,00;
- In aumento, Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 237.838,71.
5. Agli oneri di gestione relativi agli interventi previsti ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, stimati in euro 27.800,00 per l’anno 2021 ed in euro 35.400,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI, Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021 e 2022.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana
1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituto con l.r. 28 marzo 2022, n. 9, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.