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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

CAPO II
Procedimenti amministrativi
Art. 3
Nulla osta di categoria B per le pratiche mediche, veterinarie e di ricerca
1. Il comune rilascia, ai sensi dell’articolo 50 comma 4, e dell’Sito esternoarticolo 52 del d.lgs. 101/2020 , il nulla osta di categoria B all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti per le pratiche comportanti e connesse all’esposizione a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie, previo parere vincolante della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 11. Il parere della Commissione regionale può contenere anche le prescrizioni tecniche di cui all’allegato XIV, paragrafo 4.3, del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
2. La Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, può avvalersi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali (USL) per lo svolgimento di verifiche e sopralluoghi.
3. La domanda finalizzata al rilascio del nulla osta è inoltrata al comune competente per territorio.
4. La domanda deve contenere gli elementi previsti dall'allegato XIV del Sito esternod.lgs. 101/2020 , ed essere corredata della documentazione ivi specificata, redatta e sottoscritta, per la parte di sua competenza, da un esperto di radioprotezione nominato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 128 del d.lgs. 101/2020 .
Art. 4
Variazioni del nulla osta di categoria B
1. Il titolare del nulla osta per le pratiche di categoria B è tenuto a richiedere al comune la modifica o l’integrazione dello stesso ogni qualvolta nel corso di svolgimento della pratica autorizzata si prevedano variazioni sostanziali, ovvero che comportino:
a) un significativo aumento delle condizioni di rischio per il paziente, per i lavoratori, o per la popolazione;
b) modifiche sostanziali che incidano, anche solo parzialmente, sui contenuti o sulle prescrizioni dettate con il nulla osta stesso.
2. La valutazione sul carattere sostanziale delle variazioni è affidata all’esperto di radioprotezione di cui all’Sito esternoarticolo 108 del d.lgs. 101/2020 .
3. Le variazioni non sostanziali vengono comunicate al comune ai sensi dell’allegato XIV, paragrafo 4.6, del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
4. Il comune rilascia la modifica o integrazione del nulla osta previo parere vincolante della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all’articolo 11. Il parere può contenere le ulteriori prescrizioni tecniche di cui al all’allegato XIV, paragrafo 4.3, del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
Art. 5
Allontanamento dei rifiuti derivanti da pratiche di categoria B
1. I comuni, nell'ambito delle pratiche di cui all’articolo 3, contestualmente al nulla osta, provvedono all'autorizzazione relativa all'allontanamento dei rifiuti prodotti, ove detti rifiuti contengano radionuclidi, secondo quanto disposto dall'articolo 54, commi 3 e 5, Sito esternodel Sito esternod.lgs. 101/2020 .
2. Qualora nel corso dello svolgimento della pratica si renda necessario un allontanamento eccedente quanto autorizzato, il titolare del nulla osta è tenuto preliminarmente a richiedere una variazione del nulla osta in conformità all’articolo 4.
Art. 6
Dismissione delle pratiche di categoria B
1. La cessazione della pratica oggetto del nulla osta è comunicata al comune che lo ha rilasciato, che provvede alla revoca dello stesso, osservando la procedura di cui all’allegato XIV, paragrafi 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13, del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
2. Il comune si avvale della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all’articolo 11, per la valutazione della documentazione presentata a corredo della comunicazione di cessazione di pratica.
Art. 7
Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica
1. L'autorizzazione all’allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica di cui all'Sito esternoarticolo 46 del d.lgs. 101/2020 , prevista dall’Sito esternoarticolo 54, comma 3, del d.lgs. 101/2020 , è rilasciata dalla struttura regionale competente previa acquisizione:
a) del parere della Commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro;
b) del parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per le pratiche diverse da quelle di cui alla lettera a).
2. L’istanza di rilascio o di modifica dell’autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’Sito esternoarticolo 129 del d.lgs. 101/2020 , contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato IX, paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. del medesimo Sito esternod.lgs. 101/2020 .
Art. 8
Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali
1. L'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica disciplinate dall'Sito esternoarticolo 24 del d.lgs. 101/2020 , e che rispettano, pertanto, i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica di cui all’allegato II del Sito esternod.lgs. 101/2020 , è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 101/2020 , acquisito il parere dell’ARPAT.
2. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’Sito esternoarticolo 129 del d.lgs. 101/2020 , contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato IV del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
3. La struttura regionale competente, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per le autorizzazioni all’esercizio delle discariche, rilascia al Prefetto il parere di cui all'Sito esternoarticolo 26, comma 2, del d.lgs. 101/2020 , per lo smaltimento in discarica dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti dall’allegato II del Sito esternod. lgs 101/2020 .
Art. 9
Modalità di presentazione delle istanze e termini nei procedimenti di competenza regionale e comunale
1. Le istanze di cui agli articoli 3,4, 5, 7, 8, e la comunicazione di cui all’articolo 6 sono inoltrate in via telematica ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), utilizzando uno schema tipo approvato con decreto dirigenziale regionale della struttura regionale competente. I procedimenti sono conclusi entro sessanta giorni dal ricevimento delle relative istanze.
Art. 10
Nulla osta di categoria B per le pratiche diverse da quelle mediche, veterinarie e di ricerca
1. Per le pratiche diverse da quelle disciplinate dall’Sito esternoarticolo 52, comma 1, del d.lgs. 101/2020 , il Prefetto può chiedere alla Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti, l’espressione di un parere unico, in luogo dei pareri previsti dallo stesso articolo 52, comma 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.