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Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 53

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 108, parte prima, del 29 dicembre 2021



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere e) e q), dello Statuto;


Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106);


Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 31 ottobre 2018, n. 58 (Norme per la cooperazione sociale in Toscana);


Vista la legge regionale 22 luglio 2020, n. 65 (Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano);


Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020 (Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore);


Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;


Visto il parere obbligatorio del Consiglio delle autonomie locali del 16 dicembre 2021, con il quale si esprime parere favorevole a condizione che sia riconosciuto alle province un ruolo nella tenuta del Registro unico nazionale del Terzo settore;


Considerato quanto segue:


1. L’articolo 45 della l.r. 117/2017, c.d. “Codice del Terzo settore”, ha previsto l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna regione e provincia autonoma;


2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Codice del Terzo settore, sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel RUNTS;


3. L’iscrizione degli enti, di cui al sopracitato articolo 4, comma 1, nel RUNTS, pertanto, ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti;


4. Secondo le disposizioni del Codice del Terzo settore, la Regione è tenuta:


a) all’individuazione della struttura competente a gestire il RUNTS su base territoriale e con modalità informatiche denominata “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”;


b) a disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti del Terzo settore, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro sul funzionamento del Registro, ed entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica a rendere operativo il Registro.


5. Il 15 settembre 2020 è stato emanato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha disciplinato le procedure di iscrizione degli enti nel RUNTS, le modalità di deposito degli atti nel registro, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro stesso;


6. La Regione Toscana, nel disciplinare l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti al RUNTS, intende dare continuità al ruolo dei comuni capoluogo e della Città metropolitana, in ragione del rispetto del principio di sussidiarietà, ritenendo il livello comunale il più idoneo a rispondere alle istanze degli enti del Terzo settore, vista la lunga esperienza gestionale svolta, sulla base della legislazione regionale, fin dal 1993;


7. In Toscana, infatti, i Comuni capoluogo di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Prato, Siena, Pisa e la Città Metropolitana di Firenze gestiscono il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato), il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all' articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.72 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati”) e il Registro regionale delle cooperative sociali, ai sensi della l.r. 58/2018.


8. Fermo restando l’esclusiva titolarità della funzione provvedimentale in capo all’Ufficio regionale in ossequio alle previsioni del Codice del Terzo settore e del relativo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, si conferma la collaborazione con i comuni e la città metropolitana suddetti, avvalendosene nella gestione delle procedure, anche telematiche, del registro regionale, a tal fine individuando specifici compiti loro spettanti;


9. L’articolo 54 del Codice del Terzo settore prevede la trasmigrazione dei registri esistenti, cioè dei dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale al RUNTS e che questa funzione impegnerà i comuni nella fase di primo avvio del funzionamento del registro;

10. Con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561 è stata individuata come data di avvio del RUNTS il 23 novembre 2021 e l’inizio del trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale delle regioni e provincie autonome;


11. Si richiama quanto previsto dall'articolo 21 della l.r 65/2020, in ordine alle abrogazioni delle leggi regionali previste, a decorrere dalla data di operatività del RUNTS individuata nel 23 novembre dal sopracitato decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 ottobre 2021, n. 561;


12. Dalla previsione delle funzioni amministrative in materia di RUNTS in Toscana deriva la necessità di abrogare la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 22/2015, che risulta superata dalle presenti disposizioni;


13. Ritenuto di non accogliere il parere del Consiglio delle autonomie locali in quanto le province attualmente non gestiscono la tenuta dei registri regionali, alla luce della normativa statale e regionale di riferimento; ciò costituisce motivo ostativo alla possibilità di coinvolgerle nei procedimenti amministrativi preordinati alla gestione del RUNTS;


Approva la presente legge

CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106) e ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, recante la definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore, disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), di cui all’articolo 45 del d.lgs. 117/2017, in Toscana.
2. A tal fine disciplina:
a) l’individuazione della struttura regionale indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore” ai sensi dell’articolo 45 del d.lgs. 117/2017;
b) i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore nel RUNTS, ai sensi dell’articolo 53, comma 2 del d.lgs. 117/2017;
c) la gestione della trasmigrazione dei registri esistenti, ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 117/2017 compresa la verifica della sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS;
d) le attività di controllo previste dall’articolo 90 e 93, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 117/2017 nei confronti degli enti del Terzo settore aventi sede legale in Toscana.
3. L’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 si svolge secondo le procedure, le regole e le modalità, anche informatiche, previste dal d.m. lavoro 15 settembre 2020.
CAPO II
Art. 2
Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore
1. Il direttore della direzione regionale individuata dalla Giunta regionale come competente in materia di Enti del Terzo settore provvede, con proprio atto, all’individuazione dell’ufficio regionale indicato come “Ufficio regionale del registro unico nazionale del Terzo settore”, di seguito Ufficio regionale, e all’assegnazione delle risorse umane economiche e strumentali necessarie all’esercizio della funzione.
Art. 3
Funzioni dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale Terzo settore
1. L’Ufficio regionale, ai sensi dell’articolo 4 del d.m. lavoro 15 settembre 2020:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del RUNTS di propria competenza.
b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e dei provvedimenti emanati;
c) accerta l’esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell’ente e ne dà comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l’ufficio regionale presso il quale l’ente è iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;
d) provvede, con cadenza almeno triennale, alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera c), del d.m. lavoro 15 settembre 2020;
e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all’articolo 93, comma 3, del d.lgs. 117/2017 relativamente agli enti del Terzo settore ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all’articolo 96 del medesimo d.lgs. 117/2017;
f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all’articolo 9 del d.lgs. 117/2017.
Art. 4
Compiti dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana
1. Ai fini dell’esercizio dell’attività istruttoria connessa alle funzioni amministrative di cui all’articolo 3, ferma restando l’esclusiva titolarità delle funzioni in capo all’Ufficio regionale, lo stresso si avvale dei comuni capoluogo e della Città metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell’articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS.
2. Ai fini della gestione ordinaria i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze svolgono i seguenti compiti:
a) verificano, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall’articolo 22 del d.lgs. 117/2017 e degli articoli 16 e 17 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, la regolarità formale della documentazione presentata dagli enti che intendano conseguire la personalità giuridica;
b) svolgono l’istruttoria delle domande di iscrizione riferite agli enti avente sede legale nel loro territorio e della cancellazione dalle sezioni del RUNTS e propongono a tali fini, all’Ufficio regionale, l’adozione di uno specifico provvedimento;
c) comunicano all’Ufficio regionale l’accertamento dell’esistenza di una delle cause di estinzione o lo scioglimento dell’ente, al fine dell’adozione dell’eventuale provvedimento conseguente;
d) conducono la revisione sulla permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale di cui al comma 4, con cadenza almeno triennale e ne trasmettono l’esito all’Ufficio regionale al fine dell’adozione del provvedimento conseguente;
e) svolgono, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e), l’attività di controllo riferendo all’Ufficio regionale al fine dell’adozione dell’eventuale provvedimento conseguente.
3. L’esercizio dei compiti di cui al presente articolo si svolge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanati indirizzi per il coordinamento dell’avvio delle attività e per la gestione ordinaria dei compiti di cui al presente articolo, nonché per garantire l’uniforme applicazione sul territorio regionale delle disposizioni in materia di Registro Unico Nazionale del Terzo settore, anche attraverso la sottoscrizione di specifici accordi, ferme restando le funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all’articolo 92 del d.lgs. 117/2017.
5. Con deliberazione della Giunta regionale, nell’ambito dei trasferimenti di cui all’articolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017, sono stabilite le risorse da assegnare ai comuni capoluogo ed alla Città metropolitana di Firenze. Tali risorse sono ripartite sulla base di una quota fissa, non inferiore al 40 per cento delle stesse, e di una quota variabile, calcolata secondo il criterio della popolazione residente, ed in base ad un indice in riferimento al numero degli enti del Terzo settore iscritti nelle articolazioni territoriali del RUNTS. La medesima deliberazione stabilisce termini e modalità per la presentazione di relazione relativa alle attività svolte e alle criticità riscontrate.
Art.5
Organizzazione telematica
1. Per l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 3 e 4, l’Ufficio regionale collabora con i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze anche mediante il collegamento secondo le modalità telematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
2. Gli uffici degli enti locali competenti costituiscono articolazioni telematiche dell’Ufficio regionale del RUNTS e ad essi sono garantiti gli accessi necessari per l’esercizio congiunto delle funzioni.
CAPO III
Controlli e coordinamento
Art 6
Controllo e vigilanza sulle fondazioni del Terzo settore
1. Ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 117/2017, l’Ufficio regionale esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fondazioni del Terzo settore secondo quanto disposto dall’articolo 25 del Codice civile.
2. Le fondazioni del Terzo settore sono tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.
Art. 7
Coordinamento, unificazione e trasformazione delle fondazioni del Terzo settore
1. L’Ufficio regionale può disporre, ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs. 117/2017, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, il coordinamento delle attività di più fondazioni del Terzo settore, l’unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.
Art. 8
Controllo sugli enti del Terzo settore
1. L’Ufficio regionale esercita le attività di controllo sugli enti del Terzo settore ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del d.lgs. 117/2017.
2. Ai fini dell’esercizio delle attività di controllo di cui al comma 1, la Regione può coinvolgere i soggetti di cui all’articolo 93, comma 5, del d.lgs. 117/2017, mediante specifici accordi. Lo svolgimento di tali attività è subordinato all’emanazione di specifico decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali così come indicato all’articolo 96, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 9
Disposizioni sulla trasmigrazione dei dati al RUNTS
1. A partire dalla data di attivazione del RUNTS, ai fini della trasmigrazione dei dati dai registri regionali, i comuni capoluogo e la Città metropolitana di Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:
a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalità e nei termini previsti dall’articolo 31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale già iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
b) verificano la sussistenza dei requisiti necessari all’iscrizione al RUNTS ai sensi dell’articolo 54 del d.lgs. 117/2017 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.
Art. 10
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 22/2015.
1.
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) è abrogata.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 22/2015 le parole: “
lettere a) e b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettera a)
”.
Art. 11
Relazione di cui all’articolo 95 del d.lgs. 117/2017. Invio al Consiglio regionale
1. La Giunta regionale invia al Consiglio regionale, a fini conoscitivi, la relazione trasmessa annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
Art.12
Norma finanziaria
1. Al finanziamento dei maggiori oneri relativi alle funzioni amministrative di avvio e gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del d.lgs. 117/2017 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 08 “Cooperazione e associazionismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2021/2023.
2. Dall’attuazione degli articoli 5, 7 e 8, comma 2, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


Note del Redattore:

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1.Vedi Avviso di Rettifica in Sito esternoB.U. del 14 gennaio 2022, n. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.