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Legge regionale 24 dicembre 2021, n. 51

Iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Modifiche alla l.r. 46/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 107, parte prima, del 28 dicembre 2021

CAPO II
Toscana 2050. Modifiche alla l.r. 46/2015
Art. 10
Toscana 2050. Inserimento del titolo II e del capo I nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente titolo: “
TITOLO II - Toscana 2050
”.
2. Dopo il titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente capo: “
CAPO I - La Toscana del futuro
”.
Art. 11
Iniziative relative a Toscana 2050. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 46/2015
1. Dopo il capo I del titolo II della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente articolo:
Art. 8 bis - Iniziative relative a Toscana 2050
1. Il Consiglio regionale promuove, con il coinvolgimento di soggetti privati, delle istituzioni scolastiche, degli enti locali, degli enti regionali e degli enti del terzo settore, lo svolgimento di iniziative di studio e di eventi volti a stimolare il più ampio dibattito e una generale riflessione sulla configurazione dell’immagine della Toscana del futuro sotto il profilo economico, sociale e culturale.
”.
Art. 12
Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050. Inserimento dell’articolo 8 ter nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:
Art. 8 ter - Programma e modalità organizzative delle iniziative per Toscana 2050
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale redige con deliberazione il programma delle iniziative culturali e di ricerca, tra cui in particolare l’istituzione di borse di studio e la sottoscrizione di convenzioni con i soggetti di cui all’articolo 8 bis, nonché degli eventi finalizzati alla configurazione e valorizzazione dell’immagine della Toscana del futuro; ne stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento.
2. Allo scopo di fornire un supporto nella programmazione e nella realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale può nominare un comitato scientifico con funzioni consultive e di proposta.
”.
Art. 13
Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II. Inserimento dell’articolo 8 quater nella l.r. 46/2050
1. Dopo l’articolo 8 ter della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:
Art. 8 quater - Norma finanziaria relativa alle disposizioni del titolo II
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione delle iniziative di cui al titolo II, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2023-2024 del Consiglio regionale nel modo seguente:
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2022 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2023 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”;
- per un importo massimo di euro 50.000,00 imputabili all’esercizio 2024 alla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 03 “Ricerca ed innovazione” Titolo 1 “Spese correnti”.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.
”.
Art.14
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 15 gennaio 2022.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.