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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021





PREAMBOLO



Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28 (Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano);


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.lgs. 101/2020 pone a carico delle regioni ulteriori e numerosi adempimenti non previsti dal precedente Sito esternodecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili), in materia di controllo sulle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, di esposizione della popolazione al radon, di smaltimento dei rifiuti radioattivi;


2. Lo stesso Sito esternod.lgs. 28/2016 contiene, all’articolo 4, una disposizione che attribuisce alle regioni il compito di svolgere controlli sulla radioattività presente nelle acque destinate al consumo umano;


3. La legge regionale 7 luglio 2003, n. 32 (Disciplina dell'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti), si rivela per più aspetti datata, anche con riferimento all’organizzazione della Regione e delle stesse aziende unità sanitarie locali;


4. È opportuno, pertanto, procedere all’integrale riscrittura della citata l.r. 32/2003 , disponendone espressamente l’abrogazione.


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.