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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

Art. 8
Allontanamento o smaltimento in discarica autorizzata di materiali da pratiche con sorgenti di radiazioni naturali
1. L'allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica disciplinate dall'Sito esternoarticolo 24 del d.lgs. 101/2020 , e che rispettano, pertanto, i criteri, le modalità e i livelli di non rilevanza radiologica di cui all’allegato II del Sito esternod.lgs. 101/2020 , è autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di ambiente, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 101/2020 , acquisito il parere dell’ARPAT.
2. L’istanza di autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’Sito esternoarticolo 129 del d.lgs. 101/2020 , contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato IV del Sito esternod.lgs. 101/2020 .
3. La struttura regionale competente, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), per le autorizzazioni all’esercizio delle discariche, rilascia al Prefetto il parere di cui all'Sito esternoarticolo 26, comma 2, del d.lgs. 101/2020 , per lo smaltimento in discarica dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti dall’allegato II del Sito esternod. lgs 101/2020 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.