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Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Disposizioni attuative Sito esternodel Sito esternod.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ). Abrogazione della l.r. 32/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 96, parte prima, del 12 novembre 2021

Art. 7
Allontanamento di materiali radioattivi provenienti da pratiche soggette a notifica
1. L'autorizzazione all’allontanamento dei materiali che provengono dalle pratiche soggette a notifica di cui all'Sito esternoarticolo 46 del d.lgs. 101/2020 , prevista dall’Sito esternoarticolo 54, comma 3, del d.lgs. 101/2020 , è rilasciata dalla struttura regionale competente previa acquisizione:
a) del parere della Commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro;
b) del parere dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) per le pratiche diverse da quelle di cui alla lettera a).
2. L’istanza di rilascio o di modifica dell’autorizzazione all’allontanamento, sottoscritta dall’esercente o dal legale rappresentante della società che svolge la pratica e corredata di documentazione tecnica firmata da un esperto di radioprotezione iscritto nell’elenco di cui all’Sito esternoarticolo 129 del d.lgs. 101/2020 , contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato IX, paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6. del medesimo Sito esternod.lgs. 101/2020 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.